Art. 3. 1. Ove le domande presentate in applicazione del presente decreto comportino una spesa globale superiore al finanziameto comunitario previsto dall'art. 2, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 1637/91, sara' accolta soltanto una parte delle istanze medesime, fino al limite di spesa sopraindicato. 2. Al fine di perseguire un obiettivo di razionalizzazione del settore, agevolando la permanenza sul mercato delle aziende dotate di una congrua dimensione produttiva, e di evitare che il programma, determinando fenomeni di abbandono della produzione concentrati in aree ristrette del territorio nazionale, comporti squilibri socio- economici, il vincolo indicato nel comma precedente sara' rispettato applicando i criteri appresso indicati: a) nell'ambito di ciascuna associazione possono essere accolte domande per un ammontare complessivo di quantitativi non superiore al 3% dei quantitativi globalmente spettanti ai produttori associati, calcolati sommando consegne e vendite dirette; b) nel caso in cui i quantitativi di latte oggetto delle domande di abbandono, nell'ambito di una associazione, superino il quantitativo massimo del 3% (calcolando unitariamente consegne e vendite dirette), la stessa procedera' ad una selezione delle domande privilegiando l'accoglimento di quelle presentate da aziende che dispongono dei quantitativi di latte piu' bassi. A tal fine ciascuna associazione deve compilare una apposita graduatoria secondo l'ordine di grandezza dei quantitativi spettanti alle aziende, calcolando unitariamente le consegne e le vendite dirette; c) le domande presentate dai produttori non associati verranno accolte fino al raggiungimento di un quantitativo massimo di latte oggetto di abbandono, pari al 3% dei quantitativi globali per le consegne e le vendite dirette attribuiti a tutti i produttori non associati con il decreto ministeriale dell'8 agosto 1991.