Art. 3.
  1.  Ove  le domande presentate in applicazione del presente decreto
comportino  una  spesa  globale superiore al finanziameto comunitario
previsto  dall'art.  2,  paragrafo 3, del regolamento CEE n. 1637/91,
sara'  accolta  soltanto  una  parte  delle istanze medesime, fino al
limite di spesa sopraindicato.
  2.  Al  fine  di  perseguire  un obiettivo di razionalizzazione del
settore, agevolando la permanenza sul mercato delle aziende dotate di
una  congrua  dimensione  produttiva,  e di evitare che il programma,
determinando  fenomeni  di  abbandono della produzione concentrati in
aree  ristrette  del  territorio nazionale, comporti squilibri socio-
economici,  il vincolo indicato nel comma precedente sara' rispettato
applicando i criteri appresso indicati:
    a)  nell'ambito  di  ciascuna associazione possono essere accolte
domande per un ammontare complessivo di quantitativi non superiore al
3%  dei  quantitativi  globalmente spettanti ai produttori associati,
calcolati sommando consegne e vendite dirette;
    b)  nel caso in cui i quantitativi di latte oggetto delle domande
di   abbandono,   nell'ambito   di   una  associazione,  superino  il
quantitativo  massimo  del  3%  (calcolando  unitariamente consegne e
vendite dirette), la stessa procedera' ad una selezione delle domande
privilegiando  l'accoglimento  di  quelle  presentate  da aziende che
dispongono  dei quantitativi di latte piu' bassi. A tal fine ciascuna
associazione deve compilare una apposita graduatoria secondo l'ordine
di  grandezza  dei  quantitativi  spettanti  alle aziende, calcolando
unitariamente le consegne e le vendite dirette;
    c)  le  domande  presentate dai produttori non associati verranno
accolte  fino  al  raggiungimento di un quantitativo massimo di latte
oggetto  di  abbandono,  pari  al  3% dei quantitativi globali per le
consegne  e  le  vendite  dirette attribuiti a tutti i produttori non
associati con il decreto ministeriale dell'8 agosto 1991.