Art. 5. 1. I produttori associati debbono presentare entro il 15 novembre 1991 un'apposita domanda, redatta in tre copie, secondo il fac-simile allegato 2 del presente decreto, alla associazione di produttori alla quale aderiscono. 2. La firma apposta nella domanda dal titolare o legale rappresentante dell'azienda deve essere autenticata a norma di legge. 3. L'associazione rilascia al produttore l'avviso di ricevimento della domanda annotando la data di ricezione in un apposito registro e, oltre a verificare dal punto di vista formale la completezza e l'eleggibilita' della domanda, verifica in particolare che i quantitativi di latte indicati nella domanda medesima e per i quali viene chiesta l'indennita' di abbandono corrispondano a quelli effettivamente spettanti al singolo richiedente e per i quali puo' essere concessa l'indennita' secondo quanto indicato nel titolo I del presente decreto. 4. Qualora non esistano differenze fra i quantitativi dichiarati dal richiedente e i dati in possesso dell'associazione relativi ai quantitativi di riferimento, il presidente dell'associazione sottoscrive la dichiarazione riportata al quadro D o D/bis del fac- simile allegato 2 del presente decreto e fa pervenire all'UNALAT - Via Modena, 5 - 00184 Roma, entro il termine inderogabile del 30 novembre 1991, l'originale ed una copia delle domande con un elenco riepilogativo redatto in duplice copia secondo il fac-simile allegato 3. 5. Tale elenco deve comprendere tutte le domande valide, ordinate in base all'entita' dei quantitativi spettanti alle aziende (sommando le consegne e le vendite dirette), secondo una graduatoria che inizi dal quantitativo minore e termini con il quantitativo maggiore. 6. Nell'elenco deve essere chiaramente indicato il punto della graduatoria in cui viene eventualmente raggiunto il 3% del quantitativo complessivo relativo all'associazione. 7. Le istanze prive della sottoscrizione del presidente della associazione non devono essere inoltrate all'UNALAT.