Art. 6.
  1.  L'UNALAT  verifica  la  completezza  delle domande dal punto di
vista formale ed in particolare l'attestazione di cui al quadro D del
fac-simile  dell'allegato  2  del  presente  decreto sottoscritta dal
presidente  dell'associazione  e  controlla  la corretta impostazione
dell'elenco  sopraindicato,  nonche' l'esattezza del quantitativo del
3% calcolato da ciascuna associazione.
  2.  Ove  l'UNALAT  riscontri che presso alcune associazioni o fra i
produttori  non  associati non sia stato raggiunto il predetto limite
del 3%, considera ammissibile un ulteriore numero di istanze, fino al
raggiungimento   del  3%  della  quota  nazionale  disponibile  prima
dell'entrata  in  vigore  del  regolamento  CEE n. 1637/91, secondo i
criteri appresso indicati.
  3.  Per  ciascun  elenco  inviato dalle associazioni, e se del caso
nell'ambito  delle  domande  presentate dai produttori non associati,
dovranno  essere  prese  in  considerazione  le  istanze  valide  che
risultano  essere  nella posizione immediatamente successiva a quella
delle domande ritenute ammissibili.
  4.  Nel  caso  in  cui  la  somma  dei quantitativi cosi' riammessi
risulti  essere  troppo  elevata,  si  procede ad una selezione delle
istanze privilegiando quelle presentate da aziende che dispongono dei
quantitativi di latte piu' bassi.
  5.  Nel  caso  in  cui  la somma dei quantitativi riammessi risulti
insufficiente  si  dovra'  procedere  all'esame  di ulteriori istanze
segnendo i criteri di cui sopra.