Art. 6. 1. L'UNALAT verifica la completezza delle domande dal punto di vista formale ed in particolare l'attestazione di cui al quadro D del fac-simile dell'allegato 2 del presente decreto sottoscritta dal presidente dell'associazione e controlla la corretta impostazione dell'elenco sopraindicato, nonche' l'esattezza del quantitativo del 3% calcolato da ciascuna associazione. 2. Ove l'UNALAT riscontri che presso alcune associazioni o fra i produttori non associati non sia stato raggiunto il predetto limite del 3%, considera ammissibile un ulteriore numero di istanze, fino al raggiungimento del 3% della quota nazionale disponibile prima dell'entrata in vigore del regolamento CEE n. 1637/91, secondo i criteri appresso indicati. 3. Per ciascun elenco inviato dalle associazioni, e se del caso nell'ambito delle domande presentate dai produttori non associati, dovranno essere prese in considerazione le istanze valide che risultano essere nella posizione immediatamente successiva a quella delle domande ritenute ammissibili. 4. Nel caso in cui la somma dei quantitativi cosi' riammessi risulti essere troppo elevata, si procede ad una selezione delle istanze privilegiando quelle presentate da aziende che dispongono dei quantitativi di latte piu' bassi. 5. Nel caso in cui la somma dei quantitativi riammessi risulti insufficiente si dovra' procedere all'esame di ulteriori istanze segnendo i criteri di cui sopra.