Art. 8.
  1.  Gli  organi  regionali  di  controllo  svolgono  gli  opportuni
accertamenti  in  loco  volti  a  verificare che i produttori abbiano
abbandonato  totalmente  e  definitivamente entro il 31 marzo 1992 la
produzione di latte.
  2.  In  particolare  l'organo  di  controllo  deve  verificare  che
nell'azienda non siano detenute vacche appartenenti a una delle razze
elencate  all'allegato  4  del presente decreto o derivate da incroci
tra  tali  razze  o  tra  esse  ed altre razze. Per ogni accertamento
effettuato sara' redatto apposito verbale.
  3.  Gli  organi  regionali  di  controllo informano tempestivamente
l'A.I.M.A.  sull'esito  degli accertamenti svolti, inviando, entro il
15  maggio 1991, l'elenco dei produttori ammessi al contributo con in
calce  la specifica dichiarazione attestante l'avvenuta presentazione
della  certificazione  prevista all'art. 7 della legge 19 marzo 1990,
n. 55.
  4.  L'A.I.M.A., entro i termini di cui all'art. 6, paragrafo 2, del
regolamento  CEE  n.  2349/91,  corrisponde  agli  aventi  diritto le
indennita' dovute.