Art. 8. 1. Gli organi regionali di controllo svolgono gli opportuni accertamenti in loco volti a verificare che i produttori abbiano abbandonato totalmente e definitivamente entro il 31 marzo 1992 la produzione di latte. 2. In particolare l'organo di controllo deve verificare che nell'azienda non siano detenute vacche appartenenti a una delle razze elencate all'allegato 4 del presente decreto o derivate da incroci tra tali razze o tra esse ed altre razze. Per ogni accertamento effettuato sara' redatto apposito verbale. 3. Gli organi regionali di controllo informano tempestivamente l'A.I.M.A. sull'esito degli accertamenti svolti, inviando, entro il 15 maggio 1991, l'elenco dei produttori ammessi al contributo con in calce la specifica dichiarazione attestante l'avvenuta presentazione della certificazione prevista all'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 4. L'A.I.M.A., entro i termini di cui all'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2349/91, corrisponde agli aventi diritto le indennita' dovute.