Art. 9. 1. Nei confronti dei soggetti che hanno chiesto la concessione dell'indennita' prevista dal presente decreto, nonche' dei soggetti che hanno ottenuto la concessione di tale indennita' saranno effettuati controlli successivi a campione da parte degli organi regionali, intesi a verificare la veridicita' di quanto dichiarato ed il rispetto degli impegni sottoscritti. 2. Qualora si rilevi che non sono stati rispettati gli impegni sottoscritti, il produttore e' tenuto a versare una somma pari all'indennita' ricevuta. 3. Nei confronti dei produttori che non rispettano gli impegni sottoscritti o le altre disposizioni dei regolamenti CEE n. 1631/91 e n. 2349/91 si applicano le sanzioni previste dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898. 4. In caso di decesso del beneficiario i successori, per ricevere gli eventuali importi non ancora erogati, debbono rilasciare all'A.I.M.A. non oltre cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2349/91 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale si impegnano ad assumersi tutti gli obblighi sottoscritti dal produttore deceduto. 5. Oltre a tale dichiarazione i successori debbono presentare contestualmente la certificazione di cui all'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 6. L'A.I.M.A. e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'UNALAT per la effettuazione di tutte le operazioni amministrative affidate all'UNALAT con il presente decreto.