Art. 9.
  1.  Nei  confronti  dei  soggetti  che hanno chiesto la concessione
dell'indennita'  prevista  dal presente decreto, nonche' dei soggetti
che   hanno  ottenuto  la  concessione  di  tale  indennita'  saranno
effettuati  controlli  successivi  a  campione  da parte degli organi
regionali, intesi a verificare la veridicita' di quanto dichiarato ed
il rispetto degli impegni sottoscritti.
  2.  Qualora  si  rilevi  che  non sono stati rispettati gli impegni
sottoscritti,  il  produttore  e'  tenuto  a  versare  una somma pari
all'indennita' ricevuta.
  3.  Nei  confronti  dei  produttori  che non rispettano gli impegni
sottoscritti o le altre disposizioni dei regolamenti CEE n. 1631/91 e
n.  2349/91 si applicano le sanzioni previste dalla legge 23 dicembre
1986, n. 898.
  4.  In  caso di decesso del beneficiario i successori, per ricevere
gli   eventuali   importi  non  ancora  erogati,  debbono  rilasciare
all'A.I.M.A. non oltre cinque giorni prima della scadenza dei termini
di  cui  all'art.  6, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2349/91 una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  con la quale si
impegnano ad assumersi tutti gli obblighi sottoscritti dal produttore
deceduto.
  5.  Oltre  a  tale  dichiarazione  i  successori debbono presentare
contestualmente  la  certificazione  di cui all'art. 7 della legge 19
marzo 1990, n. 55.
  6.  L'A.I.M.A.  e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con
l'UNALAT  per  la effettuazione di tutte le operazioni amministrative
affidate all'UNALAT con il presente decreto.