Art. 10.
  1)  Entro  cento  giorni  dal termine ultimo di presentazione delle
domande,   gli   organismi  di  controllo  sono  tenuti  ad  eseguire
sopralluoghi  in  azienda,  al  fine di accertare, nel rispetto degli
impegni  prescritti  dalla  normativa  comunitaria e dichiarati nelle
domande stesse, la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento.
  2)  I  sopralluoghi  in  azienda  vanno  effettuati a sondaggio, in
maniera inopinata e devono riguardare almeno il 10% delle aziende per
le quali e' stata inoltrata la domanda di premio.
  3)  Per  ognuno  di  essi  deve essere redatto regolare verbale con
l'esito  dell'accertamento,  copia del quale viene trasmessa all'AIMA
per eventuali adempimenti di competenza.
  4)  Qualora  nel  corso  degli  accertamenti  venga riscontrata una
diminuzione  del  numero  dei  capi  ammissibili al premio rispetto a
quello indicato in domanda, della quale il richiedente non abbia dato
comunicazione   all'AIMA   tramite   l'organismo  di  controllo,  gli
assessorati  dovranno  attenersi  a  quanto disposto dall'art. 6, del
regolamento  CEE  n.  3007/84  e  dell'art.  1 del regolamento CEE n.
2814/90.