Art. 10. 1) Entro cento giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, gli organismi di controllo sono tenuti ad eseguire sopralluoghi in azienda, al fine di accertare, nel rispetto degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria e dichiarati nelle domande stesse, la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento. 2) I sopralluoghi in azienda vanno effettuati a sondaggio, in maniera inopinata e devono riguardare almeno il 10% delle aziende per le quali e' stata inoltrata la domanda di premio. 3) Per ognuno di essi deve essere redatto regolare verbale con l'esito dell'accertamento, copia del quale viene trasmessa all'AIMA per eventuali adempimenti di competenza. 4) Qualora nel corso degli accertamenti venga riscontrata una diminuzione del numero dei capi ammissibili al premio rispetto a quello indicato in domanda, della quale il richiedente non abbia dato comunicazione all'AIMA tramite l'organismo di controllo, gli assessorati dovranno attenersi a quanto disposto dall'art. 6, del regolamento CEE n. 3007/84 e dell'art. 1 del regolamento CEE n. 2814/90.