Art. 2. 1) L'importo del premio da erogare viene calcolato: a) per i produttori di agnelli pesanti, individuati tra coloro che non commercializzano latte o prodotti lattiero-caseari a base di latte di pecora, in funzione della perdita di reddito subita; b) per i produttori di agnelli leggeri, individuati tra coloro che commercializzano latte o prodotti derivati da latte di pecora, sulla base del premio concesso ai produttori di agnelli pesanti, ridotto del 30%. 2) Si rende di conseguenza necessario che venga introdotto un dispositivo atto a distinguere i due tipi di produttori sopra indicati, e cio' puo' essere conseguito mediante la compilazione, da parte dei richiedenti il premio, dell'apposita scheda, secondo il fac-simile allegato 4, che dovra' essere obbligatoriamente trasmessa agli assessorati unitamente alla domanda di premio.