Art. 2.
  1) L'importo del premio da erogare viene calcolato:
    a)  per  i  produttori di agnelli pesanti, individuati tra coloro
che  non commercializzano latte o prodotti lattiero-caseari a base di
latte di pecora, in funzione della perdita di reddito subita;
    b)  per  i  produttori di agnelli leggeri, individuati tra coloro
che  commercializzano  latte  o prodotti derivati da latte di pecora,
sulla  base  del  premio  concesso  ai produttori di agnelli pesanti,
ridotto del 30%.
  2)  Si  rende  di  conseguenza  necessario  che venga introdotto un
dispositivo  atto  a  distinguere  i  due  tipi  di  produttori sopra
indicati,  e cio' puo' essere conseguito mediante la compilazione, da
parte  dei  richiedenti  il  premio, dell'apposita scheda, secondo il
fac-simile  allegato 4, che dovra' essere obbligatoriamente trasmessa
agli assessorati unitamente alla domanda di premio.