Art. 3.
  1)  Qualora i produttori di agnelli leggeri intendano avvalersi del
disposto  dell'art.  5, par. 4, del regolamento CEE n. 3013/89 vale a
dire  prevedano  di  portare all'ingrasso almeno il 40% degli agnelli
nati  nelle proprie aziende ai fini di ottenere carcasse pesanti, per
le   quali   i   premi  devono  essere  adeguati  (100%  dell'importo
erogabile),  le  domande dovranno essere presentate dal 1 novembre al
31 dicembre 1991, redatte secondo il fac-simile allegato 1.
  2)  In  tal  caso  gli  interessati  sono  tenuti  ad  inviare agli
organismi  di controllo dichiarazioni di avvio all'ingrasso, distinte
per  singola  partita,  che  potranno  essere  trasmesse  del periodo
compreso tra il 15 novembre 1991 e il 14 novembre 1992, redatte sulla
base del fac-simile allegato 5.
  3)  Le  partite  di agnelli dovranno essere tenute all'ingrasso per
almeno   quarantacinque   giorni   dopo  lo  svezzamento  e  dovranno
raggiungere il peso medio minimo per agnello di 25 chilogrammi.
  4)  Nella  fattispecie,  cosi' come previsto dal regolamento CEE n.
2082/91, le partite di agnelli dopo l'avvio all'ingrasso, non possono
essere spostate in altra azienda.