Art. 3. 1) Qualora i produttori di agnelli leggeri intendano avvalersi del disposto dell'art. 5, par. 4, del regolamento CEE n. 3013/89 vale a dire prevedano di portare all'ingrasso almeno il 40% degli agnelli nati nelle proprie aziende ai fini di ottenere carcasse pesanti, per le quali i premi devono essere adeguati (100% dell'importo erogabile), le domande dovranno essere presentate dal 1 novembre al 31 dicembre 1991, redatte secondo il fac-simile allegato 1. 2) In tal caso gli interessati sono tenuti ad inviare agli organismi di controllo dichiarazioni di avvio all'ingrasso, distinte per singola partita, che potranno essere trasmesse del periodo compreso tra il 15 novembre 1991 e il 14 novembre 1992, redatte sulla base del fac-simile allegato 5. 3) Le partite di agnelli dovranno essere tenute all'ingrasso per almeno quarantacinque giorni dopo lo svezzamento e dovranno raggiungere il peso medio minimo per agnello di 25 chilogrammi. 4) Nella fattispecie, cosi' come previsto dal regolamento CEE n. 2082/91, le partite di agnelli dopo l'avvio all'ingrasso, non possono essere spostate in altra azienda.