Art. 4.
  1) Gli organismi di controllo dovranno provvedere, entro il termine
di   dieci  giorni  dalla  ricezione  delle  dichiarazioni  di  avvio
all'ingrasso  degli  agnelli,  ad  identificare  gli animali mediante
marca  auricolare  del  tipo  dagli  stessi  organismi  di  controllo
ritenuto piu' idoneo.
  2)  I  dichiaranti l'avvio all'ingrasso sono tenuti ad istituire un
apposito registro, cosi' come previsto all'art. 2 del regolamento CEE
n.  2814/90, nel quale debbono essere riportati tutti i dati relativi
agli   agnelli   da   ingrassare  nonche'  i  numeri  ed  i  tipi  di
identificazione utilizzati per singolo agnello ed eventuali movimenti
commerciali dei capi oggetto dell'aiuto comunitario.