Art. 4. 1) Gli organismi di controllo dovranno provvedere, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione delle dichiarazioni di avvio all'ingrasso degli agnelli, ad identificare gli animali mediante marca auricolare del tipo dagli stessi organismi di controllo ritenuto piu' idoneo. 2) I dichiaranti l'avvio all'ingrasso sono tenuti ad istituire un apposito registro, cosi' come previsto all'art. 2 del regolamento CEE n. 2814/90, nel quale debbono essere riportati tutti i dati relativi agli agnelli da ingrassare nonche' i numeri ed i tipi di identificazione utilizzati per singolo agnello ed eventuali movimenti commerciali dei capi oggetto dell'aiuto comunitario.