Art. 5. 1) Il premio puo' essere erogato per le pecore e/o le capre che rispondono alla seguente definizione: "tutte le femmine della specie ovina e/o caprina che sono state montate per la prima volta nonche' tutte le femmine che hanno partorito almeno una volta, ad esclusione di quelle destinate alla riforma, presenti nelle aziende alla data di deposito della domanda di premio".