Art. 5.
  1)  Il  premio  puo'  essere erogato per le pecore e/o le capre che
rispondono  alla seguente definizione: "tutte le femmine della specie
ovina  e/o  caprina che sono state montate per la prima volta nonche'
tutte  le femmine che hanno partorito almeno una volta, ad esclusione
di quelle destinate alla riforma, presenti nelle aziende alla data di
deposito della domanda di premio".