Art. 6. 1) Gli assessorati regionali dovranno provvedere ad un preliminare controllo amministrativo delle domande pervenute al fine di verificare: a) per le domande presentate dalle associazioni dei produttori, il criterio di ripartizione del capitale ovi-caprino fra i soci; b) l'ubicazione dell'azienda di allevamento, sia per l'applicazione della maggiorazione dell'importo forfettario previsto dal regolamento CEE n. 1323/90, sia per le limitazioni numeriche dei capi ammessi al beneficio del premio a tasso intero come disposto dall'art. 5, par. 7, del regolamento CEE n. 3013/89, nonche' per l'osservanza degli eventuali benefici contemplati all'art. 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 3493/90; c) il luogo o i luoghi in cui dimora il gregge durante il periodo di cento giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande; d) se, unitamente alla domanda di premio, e' stata trasmessa la scheda. In caso negativo la domanda viene respinta.