Art. 6.
  1)  Gli assessorati regionali dovranno provvedere ad un preliminare
controllo   amministrativo   delle   domande  pervenute  al  fine  di
verificare:
    a)  per  le domande presentate dalle associazioni dei produttori,
il criterio di ripartizione del capitale ovi-caprino fra i soci;
    b)    l'ubicazione   dell'azienda   di   allevamento,   sia   per
l'applicazione  della maggiorazione dell'importo forfettario previsto
dal  regolamento CEE n. 1323/90, sia per le limitazioni numeriche dei
capi  ammessi  al  beneficio  del premio a tasso intero come disposto
dall'art.  5,  par.  7,  del  regolamento CEE n. 3013/89, nonche' per
l'osservanza   degli   eventuali  benefici  contemplati  all'art.  2,
paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 3493/90;
    c) il luogo o i luoghi in cui dimora il gregge durante il periodo
di  cento  giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle
domande;
    d)  se,  unitamente alla domanda di premio, e' stata trasmessa la
scheda. In caso negativo la domanda viene respinta.