Art. 7.
  1)   Poiche'  la  scheda  e'  lo  strumento  piu'  idoneo  ai  fini
dell'istituzione di un dispositivo atto a distinguere i produttori di
agnelli  pesanti da quelli di agnelli leggeri, come previsto all'art.
4,  par. 4, del regolamento CEE n. 3013/89, gli assessorati, dovranno
provvedere  a  trasmettere  all'AIMA,  unitamente ad un riepilogo per
regione   delle  domande  di  premio  pervenute,  distinte  per  zone
svantaggiate  e  non,  copia  delle  citate schede entro il 31 maggio
1992.
  2)  L'AIMA,  sulla  base  delle  schede  ricevute,  provvedera'  ad
istituire un inventario nazionale dei produttori.