Art. 7. 1) Poiche' la scheda e' lo strumento piu' idoneo ai fini dell'istituzione di un dispositivo atto a distinguere i produttori di agnelli pesanti da quelli di agnelli leggeri, come previsto all'art. 4, par. 4, del regolamento CEE n. 3013/89, gli assessorati, dovranno provvedere a trasmettere all'AIMA, unitamente ad un riepilogo per regione delle domande di premio pervenute, distinte per zone svantaggiate e non, copia delle citate schede entro il 31 maggio 1992. 2) L'AIMA, sulla base delle schede ricevute, provvedera' ad istituire un inventario nazionale dei produttori.