Art. 8.
  1)  Qualora sussistano situazioni previste dall'art. 3, par. 1, del
regolamento  CEE  n.  2385/91,  che  delimita  le zone di pianura ove
risiedono   le   aziende   armentizie   il  cui  gregge,  per  prassi
tradizionale,  effettua  la  transumanza  in  zone  svantaggiate,  il
richiedente  l'aiuto  comunitario e' tenuto a corredare la domanda di
premio   con  certificazioni  rilasciate  dalle  autorita'  locali  o
regionali  del  luogo  di  transumanza  che attestino la presenza del
gregge   per   un   periodo  di  almeno  novanta  giorni;  le  stesse
certificazioni  dovranno  riferirsi  alle  due precedenti campagne di
commercializzazione.