Art. 8. 1) Qualora sussistano situazioni previste dall'art. 3, par. 1, del regolamento CEE n. 2385/91, che delimita le zone di pianura ove risiedono le aziende armentizie il cui gregge, per prassi tradizionale, effettua la transumanza in zone svantaggiate, il richiedente l'aiuto comunitario e' tenuto a corredare la domanda di premio con certificazioni rilasciate dalle autorita' locali o regionali del luogo di transumanza che attestino la presenza del gregge per un periodo di almeno novanta giorni; le stesse certificazioni dovranno riferirsi alle due precedenti campagne di commercializzazione.