Art. 9. 1) Gli organismi di controllo, per poter individuare il numero dei capi che possono beneficiare dell'importo del premio a tasso intero nei limiti stabiliti dall'art. 5, par. 7, del regolamento CEE n. 3013/89 dovranno attenersi, nel caso di superamento dei cennati limiti, ad uno schema di calcolo distribuito dai servizi della Commissione che si riporta come allegato 7.