Art. 9.
  1)  Gli organismi di controllo, per poter individuare il numero dei
capi  che  possono beneficiare dell'importo del premio a tasso intero
nei  limiti  stabiliti  dall'art.  5,  par. 7, del regolamento CEE n.
3013/89  dovranno  attenersi,  nel  caso  di  superamento dei cennati
limiti,  ad  uno  schema  di  calcolo  distribuito  dai servizi della
Commissione che si riporta come allegato 7.