(all. 7 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 6

         ---->  Vedere Allegato a Pag. 26 della G.U.   <----


   (1) Ogni foglio dell'elenco non deve superare i  25  nominativi  e
ogni  riga  del  foglio  deve  contenere  gli elementi relativi ad un
richiedente.
   (2) Applicare gli importi previsti dal regolamento CEE n.  1323/90
qualora   l'attivita'   di   allevamento   viene  svolta  nelle  zone
svantaggiate.
   (3) L'importo da pagare deve essere pari al prodotto tra il numero
di  pecore,  l'importo  unitario   e   le   eventuali   maggiorazioni
forfettarie,   tenuto  conto  delle  limitazioni  numeriche  disposte
dall'art. 5, par. 7, del regolamento CEE n. 3013/89.
   (4) L'importo da pagare deve essere uguale alla somma dei premi.
   N.B. - Sull'ultimo foglio dell'elenco devono essere riportati:  il
totale  del  numero  dei  premi  liquidati  con  l'elenco stesso, gli
importi  totali  dei  premi,  l'importo  globale  nonche'  il  numero
complessivo  degli  assegni  da  emettere,  nonche' il seguente testo
dell'atto di liquidazione:
   "Viste le domande degli allevatori elencate nei n. ...............
fogli costituenti l'elenco; effettuate le verifiche di  cui  all'art.
5 del regolamento CEE n. 3007/84 e di cui alla circolare ministeriale
del  20  dicembre  1990,  n.  25 si liquidano gli importi specificati
nella colonna  13  a  fianco  di  ciascun  nominativo  per  la  somma
complessiva  di  L.    ......................  per  il totale di capi
indicati nelle colonne 7 e 10".