ALLEGATO 6 ----> Vedere Allegato a Pag. 26 della G.U. <---- (1) Ogni foglio dell'elenco non deve superare i 25 nominativi e ogni riga del foglio deve contenere gli elementi relativi ad un richiedente. (2) Applicare gli importi previsti dal regolamento CEE n. 1323/90 qualora l'attivita' di allevamento viene svolta nelle zone svantaggiate. (3) L'importo da pagare deve essere pari al prodotto tra il numero di pecore, l'importo unitario e le eventuali maggiorazioni forfettarie, tenuto conto delle limitazioni numeriche disposte dall'art. 5, par. 7, del regolamento CEE n. 3013/89. (4) L'importo da pagare deve essere uguale alla somma dei premi. N.B. - Sull'ultimo foglio dell'elenco devono essere riportati: il totale del numero dei premi liquidati con l'elenco stesso, gli importi totali dei premi, l'importo globale nonche' il numero complessivo degli assegni da emettere, nonche' il seguente testo dell'atto di liquidazione: "Viste le domande degli allevatori elencate nei n. ............... fogli costituenti l'elenco; effettuate le verifiche di cui all'art. 5 del regolamento CEE n. 3007/84 e di cui alla circolare ministeriale del 20 dicembre 1990, n. 25 si liquidano gli importi specificati nella colonna 13 a fianco di ciascun nominativo per la somma complessiva di L. ...................... per il totale di capi indicati nelle colonne 7 e 10".