DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI DI DIFFUSIONE PUBBLICA DI DATI RELATIVI A VALORI MOBILIARI. Art. 1. I servizi di elaborazione o di trasmissione di dati destinati alla diffusione al pubblico concernenti i corsi, le quantita' scambiate, le condizioni di domanda e offerta relative alle negoziazioni di valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'art. 25 della legge 2 gennaio 1991, n. 1. Il primo comma non si applica a coloro che si limitano a diffondere al pubblico, attraverso la stampa od altri mezzi di comunicazione di massa, dati elaborati da soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 25 della legge n. 1 del 1991. I soggetti autorizzati forniscono i dati alla stampa o ad altri mezzi di comunicazione di massa richiedendo che venga sempre indicato sulla pubblicazione il proprio nome come fonte dei dati stessi. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1, la Banca d'Italia, il Consiglio di borsa e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i servizi che detti soggetti prestino in osservanza di norme di legge o di regolamento.