(all. 1 - art. 1)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI DI
   DIFFUSIONE PUBBLICA DI DATI RELATIVI A VALORI MOBILIARI.
                               Art. 1.
  I  servizi di elaborazione o di trasmissione di dati destinati alla
diffusione al pubblico concernenti i corsi, le  quantita'  scambiate,
le  condizioni  di  domanda  e  offerta relative alle negoziazioni di
valori mobiliari trattati nei  mercati  regolamentati  sono  soggetti
all'autorizzazione  prevista dall'art. 25 della legge 2 gennaio 1991,
n. 1.
  Il primo comma non si applica a coloro che si limitano a diffondere
al pubblico, attraverso la stampa od altri mezzi di comunicazione  di
massa,  dati  elaborati da soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 25
della legge n. 1 del 1991. I soggetti autorizzati forniscono  i  dati
alla  stampa  o  ad altri mezzi di comunicazione di massa richiedendo
che venga sempre indicato sulla pubblicazione il  proprio  nome  come
fonte dei dati stessi. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al
comma  1,  la  Banca  d'Italia,  il Consiglio di borsa e le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura  per  i  servizi  che
detti  soggetti  prestino  in  osservanza  di  norme  di  legge  o di
regolamento.