(all. 2 - art. 1)
                               Art. 2.
  L'autorizzazione  rilasciata ai sensi dell'art. 25 della legge n. 1
del  1991  non  esclude,  qualora   ne   ricorrano   i   presupposti,
l'applicabilita'  della  disciplina  in materia di sollecitazione del
pubblico risparmio o di attivita' di  intermediazione  mobiliare  ne'
sostituisce  gli  atti  di cui agli articoli 20 e 23 della legge n. 1
del 1991.