Art. 2. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 25 della legge n. 1 del 1991 non esclude, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicabilita' della disciplina in materia di sollecitazione del pubblico risparmio o di attivita' di intermediazione mobiliare ne' sostituisce gli atti di cui agli articoli 20 e 23 della legge n. 1 del 1991.