(all. 4 - art. 1)
                               Art. 4.
  La  Consob, adotta i provvedimenti di competenza nei termini di cui
all'art. 9, undicesimo comma della legge n. 1 del 1991.
  La Consob nell'autorizzazione fissa  i  tempi  e  le  modalita'  di
conservazione  dei  dati  e dei programmi di elaborazione in funzione
della natura del servizio.