(all. 5 - art. 1)
                               Art. 5.
  I  soggetti autorizzati comunicano tempestivamente alla Consob ogni
variazione di rilievo  delle  informazioni  contenute  nel  documento
informativo di cui all'art. 3, primo comma.
  Ai  fini  di  verificare la sussistenza dei requisiti per mantenere
l'autorizzazione e di assolvere alle funzioni  di  cui  all'art.  25,
secondo comma della legge n. 1 del 1991, la Consob puo' richiedere ai
soggetti autorizzati la comunicazione anche periodica di informazioni
ovvero  la  messa a disposizione del servizio presso gli uffici della
Consob.