Art. 5. I soggetti autorizzati comunicano tempestivamente alla Consob ogni variazione di rilievo delle informazioni contenute nel documento informativo di cui all'art. 3, primo comma. Ai fini di verificare la sussistenza dei requisiti per mantenere l'autorizzazione e di assolvere alle funzioni di cui all'art. 25, secondo comma della legge n. 1 del 1991, la Consob puo' richiedere ai soggetti autorizzati la comunicazione anche periodica di informazioni ovvero la messa a disposizione del servizio presso gli uffici della Consob.