Art. 6. La Consob revoca l'autorizzazione previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 216 del 1974. Nei casi di necessita' ed urgenza la Consob puo' adottare un provvedimento cautelare di sospensione la cui efficacia non eccede i sessanta giorni. Contestualmente al provvedimento di sospensione viene comunicata all'interessato la contestazione di cui al comma precedente.