(all. 6 - art. 1)
                               Art. 6.
  La    Consob    revoca    l'autorizzazione   previa   contestazione
all'interessato ai sensi dell'art. 2, ultimo comma,  della  legge  n.
216 del 1974.
  Nei  casi  di  necessita'  ed  urgenza  la  Consob puo' adottare un
provvedimento cautelare di sospensione la cui efficacia non eccede  i
sessanta  giorni.  Contestualmente  al  provvedimento  di sospensione
viene comunicata all'interessato la contestazione  di  cui  al  comma
precedente.