(all. 8 - art. 1)
                               Art. 8.
  Fino  al  31  marzo  1992 possono essere offerti o commercializzati
senza  autorizzazione  i  servizi   che   sono   stati   oggetto   di
comunicazione  alla  Consob  effettuata  entro  il  21 gennaio 1991 a
condizione che venga presentata l'istanza di cui all'art. 3 entro  il
31 dicembre 1991.