IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e' annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; Visto il proprio decreto n. 349212 in data 6 settembre 1991, concernente l'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato (CTO), al portatore, al tasso di interesse annuo del 12%, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 19 settembre 1991, al prezzo fisso di L. 98,50% interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al "diritto di sottoscrizione"; Visto il proprio decreto n. 349313 del 5 ottobre 1991 concernente la riapertura della sottoscrizione relativa ai suddetti certificati di credito del Tesoro (CTO) per l'importo di lire 2.500 miliardi, interamente assegnato; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO), con godimento 19 settembre 1991, di cui al decreto ministeriale del 6 settembre 1991 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.500 miliardi.