Art. 3.
  Gli  oneri  per  interessi  relativi  agli  anni 1992 e successivi,
nonche' l'onere per  il  rimborso  del  capitale  gravante  sull'anno
finanziario  1997,  faranno  carico ad appositi capitoli che verranno
istituiti nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  del
tesoro per gli anni stessi.
  Restano ferme tutte le altre condizioni e modalita' di emissione di
cui  al  menzionato  decreto  del  6  settembre  1991,  salvo  per il
versamento del controvalore dell'emissione  e  relativi  dietimi  che
sara' effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 19 novembre 1991.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 novembre 1991
                                                   Il Ministro: CARLI
 Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1991
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 292