Art. 3. Gli oneri per interessi relativi agli anni 1992 e successivi, nonche' l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1997, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi. Restano ferme tutte le altre condizioni e modalita' di emissione di cui al menzionato decreto del 6 settembre 1991, salvo per il versamento del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sara' effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 19 novembre 1991. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 novembre 1991 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1991 Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 292