Art. 3.
  I singoli progetti di adeguamento antisismico  sono  approvati  dal
commissario  coordinatore.  Gli stessi devono rispettare la normativa
tecnica vigente in materia, con particolare riferimento al decreto 24
gennaio 1986 del Ministro dei lavori pubblici ed essere  assoggettati
alle  approvazioni,  concessioni,  autorizzazioni  e  pareri previsti
dalle vigenti disposizioni.
  Le approvazioni, le concessioni,  le  autorizzazioni  ed  i  pareri
predetti  dovranno  essere  rilasciati  dagli  enti interessati entro
trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
  In  caso  di  mancata  risposta  nel  termine  sopra  indicato,  le
approvazioni,  le  concessioni  e  le  autorizzazioni potranno essere
sostituite da provvedimenti di assenso del commissario  coordinatore.
Si  potra' invece prescindere dai pareri non intervenuti nel ripetuto
termine.