Art. 3. I singoli progetti di adeguamento antisismico sono approvati dal commissario coordinatore. Gli stessi devono rispettare la normativa tecnica vigente in materia, con particolare riferimento al decreto 24 gennaio 1986 del Ministro dei lavori pubblici ed essere assoggettati alle approvazioni, concessioni, autorizzazioni e pareri previsti dalle vigenti disposizioni. Le approvazioni, le concessioni, le autorizzazioni ed i pareri predetti dovranno essere rilasciati dagli enti interessati entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, le approvazioni, le concessioni e le autorizzazioni potranno essere sostituite da provvedimenti di assenso del commissario coordinatore. Si potra' invece prescindere dai pareri non intervenuti nel ripetuto termine.