Art. 6.
  Il collaudo in corso d'opera e finale degli interventi di cui  alla
presente ordinanza viene effettuato da apposite commissioni, nominate
dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 30 ottobre 1991
                                                  Il Ministro: CAPRIA