Art. 2.
               Modifiche in tema di termini di durata
                      della custodia cautelare
 
(( 1. L'articolo 303 del codice di procedura penale e' sostituito  ))
(( dal seguente:                                                   ))
  "Art. 303 (Termini di durata  massima  della  custodia  cautelare).
((- 1. La custodia cautelare perde efficacia quando: ))
(( a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti     ))
(( termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone ))
(( il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle    ))
(( sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563:  ))
(( 1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la   ))
(( legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel     ))
(( massimo a sei anni;                                             ))
(( 2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la   ))
(( legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo ))
(( a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);                ))
(( 3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la    ))
(( legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della         ))
(( reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per    ))
(( uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera    ))
(( a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della     ))
(( reclusione superiore nel massimo a sei anni;                    ))
(( b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o   ))
(( dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i     ))
(( seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di    ))
(( condanna di primo grado:                                        ))
(( 1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la   ))
(( legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel     ))
(( massimo a sei anni;                                             ))
(( 2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la    ))
(( legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel     ))
(( massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1);      ))
(( 3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il  ))
(( quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena      ))
(( della reclusione superiore nel massimo a venti anni;            ))
(( c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o  ))
(( dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i     ))
(( seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di    ))
(( condanna in grado di appello;                                   ))
(( 1) nove mesi, se vi e' stata condanna alla pena della           ))
(( reclusione non superiore a tre anni;                            ))
(( 2) un anno, se vi e' stata condanna alla pena della reclusione  ))
(( non superiore a dieci anni;                                     ))
(( 3) un anno e sei mesi, se vi e' stata condanna alla pena        ))
(( dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;       ))
(( d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di       ))
(( appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono     ))
(( decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che  ))
(( sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.        ))
(( Tuttavia, se vi e' stata condanna in primo grado, ovvero se la  ))
(( impugnazione e' stata proposta esclusivamente dal pubblico      ))
(( ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.     ))
(( 2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da     ))
(( parte della Corte di cassazione o per altra causa, il           ))
(( procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio     ))
(( diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del    ))
(( provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla  ))
(( sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di   ))
(( nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno   ))
(( stato e grado del procedimento.                                 ))
(( 3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia     ))
(( cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo,   ))
(( relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal    ))
(( momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.        ))
(( 4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate  ))
(( anche le proroghe previste dall'articolo 305, non puo' superare ))
(( i seguenti termini:                                             ))
(( a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la   ))
(( legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel     ))
(( massimo a sei anni;                                             ))
(( b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale  ))
(( la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel  ))
(( massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera ))    ))
(( a);                                                             ))
(( c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la   ))
(( legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione      ))
(( superiore nel massimo a venti anni".                            ))