Art. 3. Modifiche alla disciplina dell'avocazione 1. Nell'articolo 372 del codice di procedura penale (a), dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. (( Il procuratore generale presso la corte )) (( d'appello, assunte le necessarie informazioni, dispone )) (( altresi', con decreto motivato, l'avocazione delle indagini )) (( preliminari relative a taluno dei delitti previsti )) (( dall'articolo 407, comma 2, lettera a), nonche' dei delitti )) (( commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo )) (( 416- bis del codice penale ovvero al fine di agevolare )) (( l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, )) (( quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta )) (( effettivo il coordinamento delle indagini previste )) (( dall'articolo 371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni )) (( per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore )) (( generale anche d'intesa con altri procuratori generali )) (( interessati". )) )) 2. Il comma 1 dell'articolo 118- bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (b), e' sostituito dal seguente: " 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera a), del codice, ne da' notizia al procuratore generale presso la corte di appello. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne da' segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento.". --------- (a) Si trascrive il testo dell'art. 372 del codice di procedura penale, come modificato dal presente articolo: "Art. 372 (Avocazione delle indagini). - 1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari quando: a) in conseguenza dell'astensione o della incompatibilita' del magistrato designato non e' possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione; b) il capo dell'ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dall'art. 36 comma 1 lettere a), b), d), e). 1-bis. Il procuratore generale presso la corte d'appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresi', con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti previsti dall'art. 407 comma 2 lettera a), nonche' dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416- bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'art. 371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati". (b) Si trascrive il testo dell'art. 118- bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. n. 271/1989, aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 12/1991, come modificato dal presente articolo: "Art. 118-bis (Coordinamento delle indagini). - 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'art. 407 comma 2 lettera a) del codice, ne da' notizia al procuratore generale presso la corte di appello. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne da' segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento. 2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della segnalazione prevista dal comma 1, piu' uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, i procuratori della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale del rispettivo distretto. 3. Quando il coordinamento, di cui ai commi precedenti, non e' stato promosso o non risulta effettivo, il procuratore generale presso la corte di appello puo' riunire i procuratori della Repubblica che procedono a indagini collegate. Se i procuratori della Repubblica appartengono a distretti diversi, la riunione e' promossa dai procuratori generali presso le corti di appello interessate, di intesa tra loro.".