Art. 3.
              Modifiche alla disciplina dell'avocazione
 
  1. Nell'articolo 372 del codice di procedura penale  (a),  dopo  il
comma 1, e' inserito il seguente:
   "1-bis.      (( Il procuratore generale presso la corte         ))
(( d'appello, assunte le necessarie informazioni, dispone          ))
(( altresi', con decreto motivato, l'avocazione delle indagini     ))
(( preliminari relative a taluno dei delitti previsti              ))
(( dall'articolo 407, comma 2, lettera a), nonche' dei delitti     ))
(( commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo    ))
(( 416- bis del codice penale ovvero al fine di agevolare          ))
(( l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo,  ))
(( quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta          ))
(( effettivo il coordinamento delle indagini previste              ))
(( dall'articolo 371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni  ))
(( per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore        ))
(( generale anche d'intesa con altri procuratori generali          ))
(( interessati". ))                                                ))
  2.  Il  comma  1  dell'articolo 118- bis del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, introdotto dal decreto  legislativo  14  gennaio
1991, n. 12 (b), e' sostituito dal seguente:
  " 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per
taluno  dei  delitti  indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera a),
del codice, ne da' notizia al procuratore generale presso la corte di
appello. Se rileva trattarsi di indagini  collegate,  il  procuratore
generale ne da' segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori
della Repubblica del distretto interessati al coordinamento.".
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             (a)  Si  trascrive  il testo dell'art. 372 del codice di
          procedura penale, come modificato dal presente articolo:
             "Art.  372  (Avocazione  delle  indagini).   -   1.   Il
          procuratore generale presso la corte di appello dispone con
          decreto  motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie
          informazioni,  l'avocazione  delle   indagini   preliminari
          quando:
               a)    in    conseguenza    dell'astensione   o   della
          incompatibilita' del magistrato designato non e'  possibile
          provvedere alla sua tempestiva sostituzione;
               b)  il  capo  dell'ufficio  del  pubblico ministero ha
          omesso  di  provvedere  alla  tempestiva  sostituzione  del
          magistrato  designato  per  le  indagini  nei casi previsti
          dall'art. 36 comma 1 lettere a), b), d), e).
            1-bis. Il procuratore generale presso la corte d'appello,
          assunte le necessarie informazioni, dispone  altresi',  con
          decreto  motivato,  l'avocazione delle indagini preliminari
          relative a taluno dei delitti previsti dall'art.  407 comma
          2  lettera  a),  nonche'  dei  delitti commessi avvalendosi
          delle condizioni previste dall'art.  416-  bis  del  codice
          penale  ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
          associazioni  previste  dallo  stesso   articolo,   quando,
          trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il
          coordinamento  delle indagini previste dall'art. 371, comma
          1, e non hanno dato esito le riunioni per il  coordinamento
          disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa
          con altri procuratori generali interessati".
             (b) Si trascrive il testo dell'art. 118- bis delle norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura   penale,   approvate  con  D.Lgs.  n.  271/1989,
          aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 12/1991, come modificato
          dal presente articolo:
          "Art. 118-bis  (Coordinamento  delle  indagini).  -  1.  Il
          procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per
          taluno  dei  delitti indicati nell'art. 407 comma 2 lettera
          a) del codice,  ne  da'  notizia  al  procuratore  generale
          presso la corte di appello. Se rileva trattarsi di indagini
          collegate,  il  procuratore generale ne da' segnalazione ai
          procuratori generali e ai procuratori della Repubblica  del
          distretto interessati al coordinamento.
             2.   Quando,  di  loro  iniziativa  o  a  seguito  della
          segnalazione prevista dal comma 1, piu' uffici del pubblico
          ministero procedono a  indagini  collegate,  i  procuratori
          della  Repubblica  ne danno notizia al procuratore generale
          del rispettivo distretto.
             3. Quando il coordinamento, di cui ai commi  precedenti,
          non   e'   stato  promosso  o  non  risulta  effettivo,  il
          procuratore  generale  presso  la  corte  di  appello  puo'
          riunire  i  procuratori  della  Repubblica  che procedono a
          indagini  collegate.  Se  i  procuratori  della  Repubblica
          appartengono  a  distretti diversi, la riunione e' promossa
          dai  procuratori  generali  presso  le  corti  di   appello
          interessate, di intesa tra loro.".