Art. 4.
       Trasmissione al Consiglio superiore della magistratura
                      del decreto di avocazione
 
  1. Nel comma 6 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio  1941,
n.  12,  come  modificato dall'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988,  n.  449  (a),  le  parole:  "per
inerzia del pubblico ministero" sono soppresse.
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             (a)   Il   R.D.   n.   12/1941   concerne  l'ordinamento
          giudiziario. Si trascrive il testo del  relativo  art.  70,
          come  sostituito  dall'art.  20 del D.P.R. n. 449/1988, poi
          modificato dal presente articolo e dall'art. 13 del D.L. 29
          ottobre 1991, n. 346, in corso di conversione in legge:
             "Art. 70 (Costituzione del pubblico ministero). - 1.  Le
          funzioni   del  pubblico  ministero  sono  esercitate:  dal
          procuratore generale presso la corte suprema di cassazione,
          dai procuratori generali presso le corti  di  appello,  dai
          procuratori  della  Repubblica  presso  i  tribunali  per i
          minorenni,  dai  procuratori  della  Repubblica  presso   i
          tribunali ordinari, dai procuratori della Repubblica presso
          le preture aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario
          di  tribunale.  Spettano  al  pubblico  ministero presso la
          pretura le funzioni  attribuite  dalla  legge  al  pubblico
          ministero   nella  materia  civile  trattata  dal  pretore.
          Restano ferme le disposizioni di cui  al  regio  decreto  9
          luglio  1939,  n. 1238, per quanto concerne le attribuzioni
          del pretore nella materia dello stato civile.
             2. Presso le sezioni distaccate di corte di  appello  le
          funzioni   del   procuratore   generale   sono   esercitate
          dall'avvocato generale, a norma dell'art. 59.
             3.  I  titolari  degli  uffici  del  pubblico  ministero
          dirigono   l'ufficio  cui  sono  preposti,  ne  organizzano
          l'attivita'  ed  esercitano   personalmente   le   funzioni
          attribuite  al  pubblico  ministero dal codice di procedura
          penale e dalle altre  leggi,  quando  non  designino  altri
          magistrati  addetti  all'ufficio.  Possono essere designati
          piu' magistrati in considerazione del numero degli imputati
          o della complessita' delle indagini o del dibattimento.
             4.  Nel  corso  delle  udienze  penali,  il   magistrato
          designato  svolge  le  funzioni  del pubblico ministero con
          piena autonomia e puo'  essere  sostituito  solo  nei  casi
          previsti  dal  codice  di  procedura  penale.  Il  titolare
          dell'ufficio  trasmette  al   Consiglio   superiore   della
          magistratura  copia  del  provvedimento motivato con cui ha
          disposto la sostituzione del magistrato.
             5.   Ogni   magistrato  addetto  ad  una  procura  della
          Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle  sue  funzioni,
          viene   comunque   a   conoscenza   di  fatti  che  possano
          determinare  l'inizio  dell'azione  penale  o  di  indagini
          preliminari,  puo'  segnalarli  per  iscritto  al  titolare
          dell'ufficio. Questi, quando non sussistono  i  presupposti
          per  la  richiesta di archiviazione e non intende procedere
          personalmente, provvede a designare per la trattazione  uno
          o piu' magistrati dell'ufficio.
             6.  Il  procuratore generale presso la corte di appello,
          quando avoca un procedimento penale,  trasmette  copia  del
          relativo  decreto  motivato  al  Consiglio  superiore della
          magistratura   ed   al   procuratore    della    Repubblica
          interessato".