Art. 4. Trasmissione al Consiglio superiore della magistratura del decreto di avocazione 1. Nel comma 6 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 (a), le parole: "per inerzia del pubblico ministero" sono soppresse. --------- (a) Il R.D. n. 12/1941 concerne l'ordinamento giudiziario. Si trascrive il testo del relativo art. 70, come sostituito dall'art. 20 del D.P.R. n. 449/1988, poi modificato dal presente articolo e dall'art. 13 del D.L. 29 ottobre 1991, n. 346, in corso di conversione in legge: "Art. 70 (Costituzione del pubblico ministero). - 1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate: dal procuratore generale presso la corte suprema di cassazione, dai procuratori generali presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, dai procuratori della Repubblica presso le preture aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario di tribunale. Spettano al pubblico ministero presso la pretura le funzioni attribuite dalla legge al pubblico ministero nella materia civile trattata dal pretore. Restano ferme le disposizioni di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, per quanto concerne le attribuzioni del pretore nella materia dello stato civile. 2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'art. 59. 3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attivita' ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati piu' magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessita' delle indagini o del dibattimento. 4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e puo' essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato. 5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, puo' segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o piu' magistrati dell'ufficio. 6. Il procuratore generale presso la corte di appello, quando avoca un procedimento penale, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura ed al procuratore della Repubblica interessato".