Art. 2.
  1.  L'adeguamento  tariffario  di  cui  al precedente art. 1 non e'
applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi
di cui al quarto comma dell'art. 13  delle  disposizioni  generali  e
condizioni  di  applicazione  in  allegato al decreto ministeriale 18
novembre 1982.
  2. Tali contratti sono  suscettibili  di  adeguamenti  tariffari  a
seguito   di   analoghi  accordi  economici  conclusi  tra  le  parti
interessate.