Art. 2. 1. I soggetti indicati nell'articolo precedente hanno facolta' di effettuare i versamenti dell'IVA, i cui termini scadono fra la data della presente ordinanza ed il 29 febbraio 1992, fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.