Art. 2.
  1.  I  soggetti indicati nell'articolo precedente hanno facolta' di
effettuare i versamenti dell'IVA, i cui termini scadono fra  la  data
della  presente  ordinanza  ed  il  29 febbraio 1992, fino al termine
previsto per la presentazione della dichiarazione  annuale  ai  sensi
dell'art.  28  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni.