Art. 3. 1. I soggetti tenuti al versamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n.299, convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, ai quali appartengono immobili siti nelle localita' indicate nell'elenco allegato, hanno facolta' di presentare la dichiarazione ed effettuare il versamento relativo all'imposta dovuta per gli incrementi di valore relativi a tali immobili entro il 29 febbraio 1992, fermo restando il termine del 20 dicembre 1991 per quanto riguarda le dichiarazioni ed i versamenti dovuti in relazione agli immobili siti in localita' diverse.