Art. 3.
  1.   I   soggetti   tenuti   al  versamento  dell'imposta  comunale
sull'incremento di valore degli immobili di cui al  decreto-legge  13
settembre  1991,  n.299,  convertito dalla legge 18 novembre 1991, n.
363, ai quali appartengono immobili  siti  nelle  localita'  indicate
nell'elenco  allegato,  hanno facolta' di presentare la dichiarazione
ed effettuare il  versamento  relativo  all'imposta  dovuta  per  gli
incrementi  di  valore  relativi a tali immobili entro il 29 febbraio
1992, fermo restando il termine  del  20  dicembre  1991  per  quanto
riguarda  le  dichiarazioni  ed i versamenti dovuti in relazione agli
immobili siti in localita' diverse.