Art. 4. 1. I versamenti delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni disposte dalla presente ordinanza sono effettuate senza aggravi di interessi ed altri oneri. 2. Non si fa comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui agli articoli precedenti. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Roma, 29 novembre 1991 Il Ministro: CAPRIA