Art. 4.
  1.  I  versamenti  delle somme dovute e non corrisposte per effetto
delle sospensioni disposte dalla presente ordinanza  sono  effettuate
senza aggravi di interessi ed altri oneri.
  2.  Non  si  fa  comunque  luogo a rimborsi o restituzioni di somme
corrisposte  nonostante  la  sospensione  dei  termini  di  cui  agli
articoli precedenti.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno  stesso  della
sua pubblicazione.
   Roma, 29 novembre 1991
                                                  Il Ministro: CAPRIA