Art. 2. Fondo speciale presso ogni regione 1. Presso ogni regione e' istituito un fondo speciale, denominato "fondo di cui alla legge n. 266 del 1991", nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili eslusivamente per i centri di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per le finalita' di cui all'art. 4. 2. Ogni fondo speciale e' amministrato da un comitato di gestione composto: dal presidente della giunta regionale, ovvero da un suo delegato; da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati del presidente del consiglio regionale; da un membro nominato dal Ministro per gli affari sociali; da sette membri nominati dagli enti e dalla casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalita' di cui al successivo comma 5; da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalita' di cui al successivo comma 6. I membri restano in carica per un biennio. Le cariche sono gratuite; ai membri compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. 3. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalita' di funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente. 4. Il comitato di gestione: a) riceve le istanze per la istituzione dei centri di servizio di cui al successivo art. 3 e, d'intesa con l'ente locale interessato, istituisce i centri di servizio secondo le procedure di cui al medesimo articolo; b) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato "Elenco regionale dei centri di servizio di cui al D.M. .............................. n. .........." e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attivita' svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano; c) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 3; d) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo; e) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarita' nonche' la conformita' ai rispettivi regolamenti. 5. Agli enti e alle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente e' designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione piu' alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei dodici mesi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma. 6. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale. Nell'effettuare tale scelta l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.