Art. 2.
                 Fondo speciale presso ogni regione
  1. Presso ogni regione e' istituito un fondo  speciale,  denominato
"fondo   di  cui  alla  legge  n.  266  del  1991",  nel  quale  sono
contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di  cui
all'art.  1,  comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono
patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli
stessi enti e casse. Esse sono disponibili eslusivamente per i centri
di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per le  finalita'  di
cui all'art. 4.
  2.  Ogni  fondo speciale e' amministrato da un comitato di gestione
composto:
   dal presidente della giunta regionale, ovvero da un suo delegato;
   da quattro rappresentanti delle organizzazioni di  volontariato  -
iscritte   nei   registri   regionali  -  maggiormente  presenti  nel
territorio  regionale,  nominati   del   presidente   del   consiglio
regionale;
   da un membro nominato dal Ministro per gli affari sociali;
   da  sette membri nominati dagli enti e dalla casse di cui all'art.
1, comma 1, del presente decreto  secondo  le  modalita'  di  cui  al
successivo comma 5;
   da  un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio
italiane secondo le modalita' di cui al successivo comma 6.
  I membri  restano  in  carica  per  un  biennio.  Le  cariche  sono
gratuite;  ai  membri  compete il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per partecipare alle riunioni.
  3. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione,  a
maggioranza   assoluta   dei   suoi   componenti,   fissa   le  norme
disciplinanti le modalita' di funzionamento ed elegge nel suo seno il
presidente.
  4. Il comitato di gestione:
    a) riceve le istanze per la istituzione dei centri di servizio di
cui al successivo art. 3 e, d'intesa con l'ente  locale  interessato,
istituisce  i  centri  di  servizio  secondo  le  procedure di cui al
medesimo articolo;
    b)  istituisce  l'elenco  regionale  dei   centri   di   servizio
denominato "Elenco regionale dei centri di servizio di cui al D.M.
 ..............................  n.    .........."  e  ne pubblicizza
l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attivita'  svolta  da
ciascun  centro  e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li
disciplinano;
    c) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro  degli
organi  di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art.
3;
    d) ripartisce annualmente, fra i  centri  di  servizio  istituiti
presso  la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al
presente articolo;
    e) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne  verifica
la regolarita' nonche' la conformita' ai rispettivi regolamenti.
  5.  Agli enti e alle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente
decreto spetta nominare un proprio componente per  ogni  settimo  del
totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel
caso  residuino  frazioni  inferiori  al  settimo  il  componente  e'
designato  dall'ente  o  dalla cassa cui corrisponde la frazione piu'
alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le  casse  di
risparmio  italiane  con  riferimento alla data del 30 giugno e tiene
conto degli importi che siano destinati al fondo da  ciascun  ente  o
cassa nei dodici mesi precedenti. La medesima Associazione provvede a
comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di
essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.
  6.  L'Associazione  fra  le  casse  di risparmio italiane nomina un
componente  del   comitato   di   gestione   individuandolo   in   un
rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al
fondo    speciale.   Nell'effettuare   tale   scelta   l'Associazione
privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse  che,
pur  avendo  contribuito,  non  abbiano  titolo a nominare un proprio
membro ai sensi del comma precedente.