Art. 3. Centri di servizio 1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, nonche' gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata. 2. L'istanza e' avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito; l'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la stessa, corredata del proprio motivato parere, al comitato di gestione. 3. Il comitato di gestione iscrive il centro di servizio nell'elenco di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), del presente decreto, previo accertamento che il centro stesso: a) sia un'organizzazione di volontariato iscritta al registro di cui all'art. 6 della legge, ovvero b) sia una fondazione riconosciuta ovvero altro soggetto autonomo di imputazione di rapporti giuridici, il cui statuto preveda lo svolgimento di attivita' a favore delle organizzazioni di volontariato. 4. Il funzionamento dei centri di servizio e' disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a ) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991. 5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, comma 4, lettera b), nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991. I centri di servizio di cui alla lettera b) del comma 3 sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento dell'attivita' a favore delle organizzazioni di volontariato.