Art. 3.
                         Centri di servizio
  1. Gli enti  locali,  le  organizzazioni  di  volontariato  di  cui
all'art.  3  della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque,
nonche' gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del  presente
decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1,
della  legge  stessa,  possono  richiedere al comitato di gestione la
costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della  legge
citata.
  2.  L'istanza  e'  avanzata  al comitato di gestione per il tramite
dell'ente locale ove il centro di  servizio  deve  essere  istituito;
l'ente  locale,  entro  trenta  giorni  dalla ricezione dell'istanza,
trasmette la  stessa,  corredata  del  proprio  motivato  parere,  al
comitato di gestione.
  3.   Il   comitato  di  gestione  iscrive  il  centro  di  servizio
nell'elenco di cui all'art. 2, comma  4,  lettera  b),  del  presente
decreto, previo accertamento che il centro stesso:
    a)  sia un'organizzazione di volontariato iscritta al registro di
cui all'art. 6 della legge, ovvero
    b) sia una fondazione riconosciuta ovvero altro soggetto autonomo
di imputazione di rapporti  giuridici,  il  cui  statuto  preveda  lo
svolgimento   di   attivita'   a   favore   delle  organizzazioni  di
volontariato.
  4. Il funzionamento dei  centri  di  servizio  e'  disciplinato  da
apposito  regolamento  approvato dagli organi competenti dei soggetti
di cui alle lettere a ) e b) del comma precedente.  Tali  regolamenti
si  ispirano  ai  principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n.
266 del 1991.
  5. I centri di servizio di cui alla lettera a)  del  comma  3  sono
cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, comma 4, lettera b), nel
caso  in  cui  siano  stati  definitivamente  cancellati dai registri
istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991. I  centri
di  servizio  di  cui alla lettera b) del comma 3 sono cancellati dal
medesimo elenco qualora venga accertato,  con  la  procedura  di  cui
all'art.  6,  commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno
dell'effettivo   svolgimento   dell'attivita'    a    favore    delle
organizzazioni di volontariato.