Art. 4.
                   Compiti dei centri di servizio
  1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere  e  qualificare
l'attivita'   di   volontariato.   A  tal  fine  erogano  le  proprie
prestazioni sotto forma di servizi a favore delle  organizzazioni  di
volontariato. In particolare, fra l'altro:
    a)  approntano  strumenti  e  iniziative  per  la  crescita della
cultura della solidarieta', la  promozione  di  nuove  iniziative  di
volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
    b)  offrono consulenza e assistenza qualificata nonche' strumenti
per la  progettazione,  l'avvio  e  la  realizzazione  di  specifiche
attivita';
    c)   assumono  iniziative  di  formazione  e  qualificazione  nei
confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
    d) offrono informazioni, notizie,  documentazioni  e  dati  sulle
attivita' di volontariato locale e nazionale.