Art. 5. Funzionamento dei centri di servizio 1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, depositano presso enti creditizi da loro scelti, iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, a favore di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento. 2. I centri di servizio redigono rendiconti preventivi e consuntivi. Tali rendiconti sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio. I proventi rivenienti invece da diversa fonte sono autonomamente amministrati.