Art. 5.
                Funzionamento dei centri di servizio
  1. Gli enti e le casse di  cui  all'art.  1,  comma  1,  depositano
presso  enti  creditizi  da  loro  scelti,  iscritti  all'albo di cui
all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,  a  favore
di  ciascun  centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza
comunicati annualmente dal comitato di gestione.  Il  deposito  viene
effettuato  entro  un  mese  dalla ricezione di tale comunicazione. I
centri  di  servizio  prelevano  le  somme  necessarie   al   proprio
funzionamento.
  2.   I   centri   di  servizio  redigono  rendiconti  preventivi  e
consuntivi. Tali rendiconti sono trasmessi, a mezzo raccomandata,  al
comitato di gestione competente per territorio.
  I  proventi  rivenienti  invece da diversa fonte sono autonomamente
amministrati.