Art. 6.
           Disposizioni per le regioni a statuto speciale
           e per le province autonome di Trento e Bolzano
  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano disciplinano con proprio provvedimento, tenendo  conto  delle
rispettive realta' locali, quanto previsto nei precedenti articoli 2,
3,  4 e 5, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 266 del
1991 e dei criteri risultanti dalle norme del presente decreto.