Art. 3. Il Registro italiano navale comunica alle amministrazioni competenti, con periodicita' trimestrale, tutte le certificazioni emesse. Il Registro italiano navale e' tenuto ad informare le amministrazioni competenti su ogni variazione e modifica che dovesse essere apportata alla convenzione con l'Istituto M. Masini di Rho (Milano), di cui alle premesse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 1991 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BODRATO Il Ministro della sanita' DE LORENZO p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale CIOCIA