Art. 3.
  Il  Registro  italiano   navale   comunica   alle   amministrazioni
competenti,  con  periodicita'  trimestrale,  tutte le certificazioni
emesse.
  Il  Registro  italiano   navale   e'   tenuto   ad   informare   le
amministrazioni  competenti su ogni variazione e modifica che dovesse
essere apportata alla convenzione con l'Istituto  M.  Masini  di  Rho
(Milano), di cui alle premesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 ottobre 1991
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               BODRATO
                      Il Ministro della sanita'
                             DE LORENZO
        p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                               CIOCIA