Art. 2.
  A  decorrere  dal 1› gennaio 1992 la regione siciliana subentra con
le proprie  strutture  organiche  negli  adempimenti  necessari  alla
realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1›
febbraio 1988, n. 19, convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo
1988,  n. 99, limitatamente alle opere di cui all'art. 9 del decreto-
legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito in legge 3  luglio  1991,  n.
195.
  A  decorrere dalla stessa data 1› gennaio 1992 la regione siciliana
subentra nella posizione di  committente  nei  rapporti  contrattuali
costituiti dalla societa' Italispaca, perdurando ogni responsabilita'
della   stessa  societa'  quale  committente  per  il  periodo  della
concessione.