Art. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1992 la regione siciliana subentra con le proprie strutture organiche negli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, limitatamente alle opere di cui all'art. 9 del decreto- legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito in legge 3 luglio 1991, n. 195. A decorrere dalla stessa data 1 gennaio 1992 la regione siciliana subentra nella posizione di committente nei rapporti contrattuali costituiti dalla societa' Italispaca, perdurando ogni responsabilita' della stessa societa' quale committente per il periodo della concessione.