Art. 4.
  Restano confermate negli ambiti entro i quali l'art. 9 del decreto-
legge  3  maggio  1991, n. 142, convertito in legge 3 luglio 1991, n.
195, delimita i compiti della regione siciliana,  le  competenze  del
comitato   tecnico   amministrativo   costituito  con  ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1988.
  Ai componenti del predetto comitato verranno  liquidate  le  stesse
competenze  fissate  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
riunioni del comitato consultivo saranno convocate  presso  i  locali
della sede romana della regione siciliana.
  I compiti di assistenza tecnica connessi all'istruttoria e proposta
delle  determinazioni  da  sottoporre  al  parere  del  comitato sono
devoluti all'Ispettorato regionale tecnico.
  Le funzioni di segretario sono  espletate  da  un  dirigente  della
Segreteria  generale  della  presidenza  della regione al quale viene
corrisposto un compenso determinato con  le  modalita'  previste  per
quello spettante ai componenti ridotto ad 1/3.