Art. 4. Restano confermate negli ambiti entro i quali l'art. 9 del decreto- legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito in legge 3 luglio 1991, n. 195, delimita i compiti della regione siciliana, le competenze del comitato tecnico amministrativo costituito con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1988. Ai componenti del predetto comitato verranno liquidate le stesse competenze fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le riunioni del comitato consultivo saranno convocate presso i locali della sede romana della regione siciliana. I compiti di assistenza tecnica connessi all'istruttoria e proposta delle determinazioni da sottoporre al parere del comitato sono devoluti all'Ispettorato regionale tecnico. Le funzioni di segretario sono espletate da un dirigente della Segreteria generale della presidenza della regione al quale viene corrisposto un compenso determinato con le modalita' previste per quello spettante ai componenti ridotto ad 1/3.