Art. 6. Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e sino al 31 dicembre 1991 la societa' Italispaca e l'Ufficio speciale rimetteranno gradualmente agli uffici indicati all'art. 3 della presente ordinanza tutti gli atti e documenti prodotti nel periodo della concessione per i lavori di cui all'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, prestando ogni assistenza e fornendo gli opportuni chiarimenti al fine di consentire la piena acquisizione delle relative competenze.