Art. 6.
  Dalla  data  di pubblicazione della presente ordinanza e sino al 31
dicembre  1991  la   societa'   Italispaca   e   l'Ufficio   speciale
rimetteranno  gradualmente  agli  uffici  indicati  all'art.  3 della
presente ordinanza tutti gli atti e documenti  prodotti  nel  periodo
della  concessione per i lavori di cui all'art. 9 del decreto-legge 3
maggio 1991,  n.  142,  prestando  ogni  assistenza  e  fornendo  gli
opportuni  chiarimenti  al  fine  di consentire la piena acquisizione
delle relative competenze.