Ar. 13. In merito alle disposizioni di cui al comma 1, relative alla istituzione della scheda personale dosimetrica e del documento sanitario personale, si precisa che ove il lavoratore presti la propria attivita' presso lo stesso datore di lavoro, ma in sedi lavorative diverse, dovra' essere istituita una sola scheda e ed un solo documento sanitario. Nel caso in cui il lavoratore presti la propria opera presso piu' datori di lavoro, si conferma la opportunita', gia' segnalata con la circolare n. 38/1985, che i diversi datori di lavoro affidino formalmente l'incarico ad un unico medico autorizzato. Nel caso di prima istituzione della scheda personale dosimetrica, si precisa che non e' richiesta la firma dell'esperto qualificato, in calce alla medesima. Al contrario, tale firma risultera' necessaria per la istituzione delle schede succes- sive, in quanto l'esperto qualificato dovra' indicarne i motivi (es. per esaurimento della precedente, smarrimento, ecc.).