Ar. 13.
  In  merito  alle  disposizioni  di  cui  al  comma 1, relative alla
istituzione  della  scheda  personale  dosimetrica  e  del  documento
sanitario  personale,  si  precisa  che  ove  il lavoratore presti la
propria attivita' presso lo stesso  datore  di  lavoro,  ma  in  sedi
lavorative  diverse,  dovra' essere istituita una sola scheda e ed un
solo documento sanitario. Nel caso in cui  il  lavoratore  presti  la
propria   opera   presso  piu'  datori  di  lavoro,  si  conferma  la
opportunita', gia' segnalata con  la  circolare  n.  38/1985,  che  i
diversi  datori di lavoro affidino formalmente l'incarico ad un unico
medico autorizzato.  Nel  caso  di  prima  istituzione  della  scheda
personale  dosimetrica,  si  precisa  che  non  e' richiesta la firma
dell'esperto qualificato, in calce alla medesima. Al contrario,  tale
firma  risultera'  necessaria per la istituzione delle schede succes-
sive, in quanto l'esperto qualificato dovra' indicarne i motivi  (es.
per esaurimento della precedente, smarrimento, ecc.).