Art. 14.
  Nel  caso  delle  ditte  c.d.  itineranti, la comunicazione scritta
preventiva di cui al comma  3  deve  essere  fornita  all'ispettorato
provinciale  del  lavoro  nel  cui  territorio trovasi la sede legale
della  ditta,  fermo  restando  l'obbligo  di  messa  a  disposizione
dell'organo  di vigilanza nelle sedi dove svolge la sua attivita' nei
termini indicati in precedenza (v. art. 1).