Art. 14. Nel caso delle ditte c.d. itineranti, la comunicazione scritta preventiva di cui al comma 3 deve essere fornita all'ispettorato provinciale del lavoro nel cui territorio trovasi la sede legale della ditta, fermo restando l'obbligo di messa a disposizione dell'organo di vigilanza nelle sedi dove svolge la sua attivita' nei termini indicati in precedenza (v. art. 1).