Art. 15. 1) I documenti soggetti a vidimazione sono soltanto il registro, la scheda personle dosimetrica ed il documento sanitario. Restano pertanto esclusi i verbali del provvedimento di intervento. 2) I documenti sui quali effettuare la vidimazione possono essere presentati direttamente dal datore di lavoro o da una sua persona delegata, con lettera di accompagnamento. 3) La scheda personale, il documento sanitario e il registro della ditta debbono essere intestati rispettivamente al lavoratore ed alla ditta prima di essere presentati per la vidimazione. 4) In particolare, per il documento sanitario, atteso che la prima visita medica e' necessariamente preventiva per il personale adibito ad una attivita' comportante radioesposizione, la vidimazione puo' essere eseguita successivamente alla esecuzione e registrazione della visita stessa, garantendo la riservatezza degli esiti. 5) Per facilitare lo svolgimento dell'attivita', si ritiene che il registro possa essere preventivamente timbrato a secco presso un notaio o l'ufficio del registro. In detta circostanza e' sufficiente che l'ispettorato provinciale apponga un timbro sulla prima pagina del documento.