Art. 15.
  1) I documenti soggetti a vidimazione sono soltanto il registro, la
scheda  personle  dosimetrica  ed  il  documento  sanitario.  Restano
pertanto esclusi i verbali del provvedimento di intervento.
  2) I documenti sui quali effettuare la vidimazione  possono  essere
presentati  direttamente  dal  datore  di lavoro o da una sua persona
delegata, con lettera di accompagnamento.
  3) La scheda personale, il documento sanitario e il registro  della
ditta  debbono essere intestati rispettivamente al lavoratore ed alla
ditta prima di essere presentati per la vidimazione.
  4) In particolare, per il documento sanitario, atteso che la  prima
visita  medica e' necessariamente preventiva per il personale adibito
ad una attivita' comportante radioesposizione,  la  vidimazione  puo'
essere eseguita successivamente alla esecuzione e registrazione della
visita stessa, garantendo la riservatezza degli esiti.
  5)  Per facilitare lo svolgimento dell'attivita', si ritiene che il
registro possa essere preventivamente  timbrato  a  secco  presso  un
notaio  o l'ufficio del registro. In detta circostanza e' sufficiente
che l'ispettorato provinciale apponga un timbro  sulla  prima  pagina
del documento.