Art. 17.
  L'adozione di sistemi computerizzati per la registrazione (prevista
dal  comma  1)  e' consentita previa autorizzazione ministeriale. Nel
caso che tali sistemi non risultino ancora autorizzati alla  data  di
entrata  in  vigore  del decreto (14 agosto 1991), i dati relativi ai
lavoratori radioesposti dovranno essere registrati col  sistema  gia'
in  uso  (purche'  contengano  gli  elementi  richiesti  dal  decreto
ministeriale n.   449/1990) e successivamente  inseriti  nel  sistema
computerizzato.