Art. 17. L'adozione di sistemi computerizzati per la registrazione (prevista dal comma 1) e' consentita previa autorizzazione ministeriale. Nel caso che tali sistemi non risultino ancora autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto (14 agosto 1991), i dati relativi ai lavoratori radioesposti dovranno essere registrati col sistema gia' in uso (purche' contengano gli elementi richiesti dal decreto ministeriale n. 449/1990) e successivamente inseriti nel sistema computerizzato.