Art. 18.
  1)  La  consegna  dei documenti in plico chiuso, prevista da questo
articolo, dovra' avvenire in tempi che non compromettano il  regolare
espletamento    della    sorveglianza    fisica    e   medica   della
radioprotezione.
  2) Il datore di lavoro risponde della materiale consegna del plico.
  3) Nel merito dell'accertamento del contenuto dei plichi  l'esperto
qualificato  o  il  medico  autorizzato  subentrante  avra'  cura  di
controllare che la documentazione trasmessa  sia  completa;  in  caso
contrario provvedera' a richiedere i documenti eventualmente mancanti
al precedente esperto qualificato o medico autorizzato.
OSSERVAZIONI FINALI.
  Quanto  sopra  considerato,  in  relazioni  alle  varie  incombenze
derivanti dall'applicazione del decreto in esame, si  sottolinea  che
l'obbligo   della   istituzione  e  della  vidimazione  della  scheda
dosimetrica e del documento sanitario, conformi al modello approvato,
si  concretizza  al  momento  della  loro  utilizzazione   da   parte
dell'esperto qualificato e del medico autorizzato.
  Per   analogo   motivo,  il  registro  dovra'  essere  disponibile,
regolarmente vidimato, all'atto del primo esame e  controllo  di  cui
all'art.  72,  p.  2,  del decreto del Presidente della Repubblica n.
185/1964, successivo alla data di entrata in  vigore  del  decreto  e
comunque non oltre sei mesi da tale data.
  E'  appena  il  caso  di  far rilevare che i documenti regolarmente
vidimati da un ispettorato  provinciale  godono  di  una  presunzione
assoluta di conformita' al decreto.
  Si  ritiene  opportuno  infine  richiamare  l'attenzione di codesti
uffici, considerata la complessita' delle procedure per l'adeguamento
al decreto, sulla necessita' di fornire la massima collaborazione, in
termini  di  consulenza  ai   soggetti   interessati,   facendo   uso
prioritariamente, ogni qualvolta possibile, del potere di diffida.
  In  relazione  a  quanto  sopra  si  ritiene  necessario richiamare
l'attenzione  dell'ENEA,  che  legge  la  presente  per   conoscenza,
affinche',  avvalendosi  di  quanto previsto dall'art. 14 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 185/1964,  concordi  le  eventuali
ispezioni  in materia con gli ispettorati del lavoro territorialmente
competenti.
  Questo Ministero si riserva di impartire quanto prima le  ulteriori
disposizioni  che  si  potranno  rendere  necessarie sulla base delle
esperienze che matureranno nella prima applicazione della  normativa,
tenendo  conto  delle  richieste e dei quesiti che potranno pervenire
dagli utenti nonche' dai propri organi ispettivi.
                                                  Il Ministro: MARINI