Art. 18. 1) La consegna dei documenti in plico chiuso, prevista da questo articolo, dovra' avvenire in tempi che non compromettano il regolare espletamento della sorveglianza fisica e medica della radioprotezione. 2) Il datore di lavoro risponde della materiale consegna del plico. 3) Nel merito dell'accertamento del contenuto dei plichi l'esperto qualificato o il medico autorizzato subentrante avra' cura di controllare che la documentazione trasmessa sia completa; in caso contrario provvedera' a richiedere i documenti eventualmente mancanti al precedente esperto qualificato o medico autorizzato. OSSERVAZIONI FINALI. Quanto sopra considerato, in relazioni alle varie incombenze derivanti dall'applicazione del decreto in esame, si sottolinea che l'obbligo della istituzione e della vidimazione della scheda dosimetrica e del documento sanitario, conformi al modello approvato, si concretizza al momento della loro utilizzazione da parte dell'esperto qualificato e del medico autorizzato. Per analogo motivo, il registro dovra' essere disponibile, regolarmente vidimato, all'atto del primo esame e controllo di cui all'art. 72, p. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964, successivo alla data di entrata in vigore del decreto e comunque non oltre sei mesi da tale data. E' appena il caso di far rilevare che i documenti regolarmente vidimati da un ispettorato provinciale godono di una presunzione assoluta di conformita' al decreto. Si ritiene opportuno infine richiamare l'attenzione di codesti uffici, considerata la complessita' delle procedure per l'adeguamento al decreto, sulla necessita' di fornire la massima collaborazione, in termini di consulenza ai soggetti interessati, facendo uso prioritariamente, ogni qualvolta possibile, del potere di diffida. In relazione a quanto sopra si ritiene necessario richiamare l'attenzione dell'ENEA, che legge la presente per conoscenza, affinche', avvalendosi di quanto previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964, concordi le eventuali ispezioni in materia con gli ispettorati del lavoro territorialmente competenti. Questo Ministero si riserva di impartire quanto prima le ulteriori disposizioni che si potranno rendere necessarie sulla base delle esperienze che matureranno nella prima applicazione della normativa, tenendo conto delle richieste e dei quesiti che potranno pervenire dagli utenti nonche' dai propri organi ispettivi. Il Ministro: MARINI