Art. 2. Il registro di cui al comma 1, ovvero le singole sezioni staccate di cui al comma 2, devono essere costituiti solo da fogli rilegati o a modulo continuo, oppure uniti mediante graffatura metallica; di cio' l'ispettore dovra' accertarsi all'atto della vidimazione (art. 15, comma 1). In riferimento alla definizione di cui al comma 2 relativa ai diversi impianti facenti parte dello stesso complesso produttivo, si puo' adottare qualsiasi interpretazione giustificata da motivi oggettivi che facilitino la tenuta dei registri. Cio' di cui occorre preoccuparsi, ai fini della vigilanza, e' il pieno rispetto della seconda disposizione dello stesso comma 2.