Art. 2.
  Il  registro  di cui al comma 1, ovvero le singole sezioni staccate
di cui al comma 2, devono essere costituiti solo da fogli rilegati  o
a  modulo  continuo,  oppure  uniti mediante graffatura metallica; di
cio' l'ispettore dovra' accertarsi all'atto della  vidimazione  (art.
15, comma 1).
  In  riferimento  alla  definizione  di  cui  al comma 2 relativa ai
diversi impianti facenti parte dello stesso complesso produttivo,  si
puo'   adottare  qualsiasi  interpretazione  giustificata  da  motivi
oggettivi che facilitino la tenuta dei registri. Cio' di cui  occorre
preoccuparsi,  ai  fini  della  vigilanza, e' il pieno rispetto della
seconda disposizione dello stesso comma 2.