Art. 3. 1) L'aggiornamento del registro deve essere fatto rispettando la periodicita' dei termini stabiliti con l'ordine di servizio (v. art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185/64) che potra' prevedere elementi di flessibilita'. L'intervento dell'ispettorato si potra' verificare solo per il rispetto delle scadenze regolamentari. 2) Nel registro, l'elencazione aggiornata relativa ad ogni variazione delle sorgenti radiogene in corso d'esercizio, di cui alla lettera b), va riportata di seguito nel primo spazio disponibile oppure mediante la procedura di cui all'art. 4, comma 3. 3) L'annotazione di cui alla lettera c) per le sorgenti non sigillate dell'attivita' massima complessiva puo' non rappresentare un dato preciso, tenuto conto del decadimento fisico nel tempo dei radionuclidi. Tuttavia i valori ivi annotati devono essere congruenti con le eventuali autorizzazioni richieste dalla vigente normativa e contenere comunque l'indicazione dell'attivita' massima non superabile in alcun momento.