Art. 3.
  1)  L'aggiornamento  del  registro deve essere fatto rispettando la
periodicita' dei termini stabiliti con l'ordine di servizio (v.  art.
73  del decreto del Presidente della Repubblica n. 185/64) che potra'
prevedere elementi di flessibilita'. L'intervento dell'ispettorato si
potra' verificare solo per il rispetto delle scadenze regolamentari.
  2)  Nel  registro,  l'elencazione  aggiornata  relativa   ad   ogni
variazione delle sorgenti radiogene in corso d'esercizio, di cui alla
lettera  b),  va  riportata  di  seguito nel primo spazio disponibile
oppure mediante la procedura di cui all'art. 4, comma 3.
  3) L'annotazione di  cui  alla  lettera  c)  per  le  sorgenti  non
sigillate  dell'attivita'  massima complessiva puo' non rappresentare
un dato preciso, tenuto conto del decadimento fisico  nel  tempo  dei
radionuclidi.
  Tuttavia  i  valori  ivi  annotati  devono essere congruenti con le
eventuali  autorizzazioni  richieste  dalla   vigente   normativa   e
contenere   comunque   l'indicazione   dell'attivita'   massima   non
superabile in alcun momento.