Art. 4.
  In  base  al comma 3 la possibilita' di effettuare le registrazioni
di  cui  al  precedente  articolo  mediante   fogli   prestampati   o
dattiloscritti, applicati alle pagine del registro, si intende estesa
a  tutti  i  documenti  (anche  le  schede dosimetriche e i documenti
sanitari).
  Nell'ipotesi che i fogli prestampati provenissero da computer, cio'
non e' assimilabile ad un sistema di elaborazione automatica dei dati
e pertanto non e' soggetto ad autorizzazione  (non  muta  infatti  il
supporto fisico utilizzato per la conservazione).