Art. 4. In base al comma 3 la possibilita' di effettuare le registrazioni di cui al precedente articolo mediante fogli prestampati o dattiloscritti, applicati alle pagine del registro, si intende estesa a tutti i documenti (anche le schede dosimetriche e i documenti sanitari). Nell'ipotesi che i fogli prestampati provenissero da computer, cio' non e' assimilabile ad un sistema di elaborazione automatica dei dati e pertanto non e' soggetto ad autorizzazione (non muta infatti il supporto fisico utilizzato per la conservazione).