Art. 6.
 In   relazione   alla   previsione,   contenuta  nei  commi  1  e  2
dell'articolo, fermo restando che l'obbligo  di  adottare  i  modelli
previsti  di  schede  personali  dosimetriche  vige  per il personale
soggetto a sistematica sorveglianza dosimetrica di  cui  all'art.  3,
lettera  d),  ove  detta  sorveglianza  venga  estesa  anche ad altri
lavoratori esposti, e' facolta' del datore di  lavoro  istituire  una
specifica scheda personale dosimetrica conforme ai suddetti allegati.
  L'organo di vigilanza controllera' che i datori di lavoro adempiano
all'obbligo  previsto  dal comma 3, ossia di richiedere ai precedenti
datori  di  lavoro  i  dati  dosimetrici  dei  relativi  periodi   di
esposizione, in applicazione e ai fini di quanto previsto dall'art. 4
del decreto ministeriale 6 giugno 1968.
  L'istanza  di  autorizzazione  di  cui  al  comma 8, per modelli di
schede  personali  dosimetriche  diversi  dai  modelli  allegati   al
decreto,  deve  essere  inoltrata  al  Ministero  del  lavoro e della
previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div.
VII - Via Flavia, 6 - Roma, anche tramite gli ispettorati provinciali
del lavoro competenti.
  Nel  frontespizio  della  scheda,  nella  parte  prevista  per   la
vidimazione,  dovra'  essere  scritto:  "La presente scheda personale
dosimetrica e' autorizzata ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto
ministeriale n. 449/1990, con provvedimento del .... (in bianco) n.
 .... (in bianco)".
  Il modello proposto dovra' essere  identificato  tramite  opportuna
sigla.