Art. 6. In relazione alla previsione, contenuta nei commi 1 e 2 dell'articolo, fermo restando che l'obbligo di adottare i modelli previsti di schede personali dosimetriche vige per il personale soggetto a sistematica sorveglianza dosimetrica di cui all'art. 3, lettera d), ove detta sorveglianza venga estesa anche ad altri lavoratori esposti, e' facolta' del datore di lavoro istituire una specifica scheda personale dosimetrica conforme ai suddetti allegati. L'organo di vigilanza controllera' che i datori di lavoro adempiano all'obbligo previsto dal comma 3, ossia di richiedere ai precedenti datori di lavoro i dati dosimetrici dei relativi periodi di esposizione, in applicazione e ai fini di quanto previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 6 giugno 1968. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 8, per modelli di schede personali dosimetriche diversi dai modelli allegati al decreto, deve essere inoltrata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. VII - Via Flavia, 6 - Roma, anche tramite gli ispettorati provinciali del lavoro competenti. Nel frontespizio della scheda, nella parte prevista per la vidimazione, dovra' essere scritto: "La presente scheda personale dosimetrica e' autorizzata ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 449/1990, con provvedimento del .... (in bianco) n. .... (in bianco)". Il modello proposto dovra' essere identificato tramite opportuna sigla.